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KÌRON PARTNER SPA: SVILUPPO E CRESCITA

158 NUOVI CONSULENTI DEL CREDITO NEL 2016

Kìron Partner SpA società leader nel settore della mediazione creditizia in Italia per fatturato e numero di collaboratori (attualmente sono 634), continua ad operare nello sviluppo della propria struttura commerciale.

Non si ferma infatti l’attività di ricerca di nuovi consulenti del credito, sia tra figure Junior, da avviare alla professione attraverso un percorso formativo e di affiancamento, sia tra figure senior provenienti dal settore o ambiti attigui.

I colloqui di selezione vengono svolti in tutte le regioni e nel 2016 sono stati inseriti ben 158 nuovi agenti provenienti principalmente da Sicilia, Lazio e Veneto; il 38% ha meno di trent’anni.

Per informazioni sulla società, la professione e invio del proprio curriculum vitae, clicca qui

 

Febbraio 2016

Dal giorno 8 gennaio 2013 Kiron Partner S.p.A. è iscritta nel nuovo Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’apposito Organismo (OAM), istituito in seguito all’emanazione del Dlgs. 141/10, che introduce nuove regole organizzative, patrimoniali e gestionali per tutte le società che intendono operare nel settore della mediazione creditizia.
La nuova normativa è tesa ad accrescere il livello qualitativo degli operatori del settore (sono stati introdotti nuovi requisiti di professionalità e onorabilità) e assicurare al cliente finale competenza, serietà e trasparenza.

Kiron Partner, che da anni è impegnata nella ricerca del miglioramento qualitativo del servizio di consulenza offerto al cliente, si conferma prima società in Italia per numero di collaboratori operativi nel settore della mediazione creditizia e guarda con favore ad ogni intervento legislativo volto alla scomparsa di operatori improvvisati che nuociono al settore nella sua interezza.

Presso le agenzie di Kiron Partner a marchio Kiron ed Epicas il cliente può incontrare professionisti del credito e assicurativi in grado di supportarlo nelle difficili scelte relative all’indebitamento e la loro seguente gestione durante l’intero periodo di ammortamento.

I diritti dei clienti Kiron PartnerScegliere Kiron Partner S.p.A significa scegliere primariamente un servizio e la serietà!

La trasparenza è il fondamento del nostro lavoro.

Scegliere Kiron Partner S.p.A significa:

  • Scegliere un operatore regolarmente iscritto nell’Albo OAM (iscr. n° M39), sottoposto a controllo di Banca d’Italia
  • Scegliere una società che opera tramite Collaboratori regolarmente certificati ed abilitati alla professione della mediazione creditizia. Qualora tu voglia verificare l’iscrizione del collaboratore è possibile farlo presso il sito OAM (http://www.organismo-am.it)
  • Scegliere una società i cui collaboratori sono tenuti a rispettare tutte le regole imposte dalla normativa di settore (Dlgs 141/2010) oltre a quanto imposto dalle regole di comportamento di Kiron Partner S.p.A.

Nessun ulteriore compenso è dovuto al Collaboratore quale remunerazione oltre all’importo che viene espressamente indicato all’interno del contratto di mediazione/consulenza. Nessun compenso deve essere corrisposto, a nessun titolo, ad un soggetto diverso dalla società Kiron Partner S.p.A.

Rivolgetevi ad un Collaboratore della rete Kiron Partner S.p.A, per conoscere i nostri servizi e trovare insieme la soluzione di finanziamento più adatta alle Vostre esigenze

Per informazioni info@kiron.it

Con l’ultimo accordo stipulato con il Banco di Sardegna, salgono a oltre 20 le convenzioni attive tra Kiron Partner, società leader nel settore della mediazione creditizia in Italia, e gli Istituti di credito partner.

Kiron è l’unica società che ti permette di scegliere il mutuo o il prestito più adatto alle tue caratteristiche ed esigenze personali, valutando un catalogo prodotti così ampio e diversificato. Inoltre i nostri consulenti del credito ti assistono per l’intera durata del finanziamento, supportandoti per ogni necessità e permettendoti di valutare gli andamenti e le soluzioni offerte dal mercato in ogni momento.

Contattaci per un appuntamento senza impegno in una delle nostre 163 agenzie o comodamente a casa tua.

 

Partner mutui

  • Cariparma
  • Friuladria
  • Carispezia
  • BNL
  • CheBanca!
  • Unicredit
  • Banco BPM
  • Mutuo Kiron By ING Direct
  • MPS
  • Carifermo
  • Banca della Provincia di Macerata
  • Banca C.R. Asti
  • BPER Banca
  • Biver Banca
  • Emilbanca
  • Banco di Sardegna
  • Cassa di Risparmio di San Miniato
  • Banca Popolare di S.Angelo

 

Partner Prestiti Personali, Cessioni del Quinto, Prestito Vitalizio

  • Finanziaria Familiare
  • Compass
  • BNL Finance
  • Cofidis
  • Banca della Provincia di Macerata
  • Valoretà

(Convenzioni attive a maggio 2017)

Quando si stipula un mutuo ipotecario per acquistare l’abitazione principale, propria o dei propri familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione, pagati all’istituto di credito.

La detrazione va calcolata su un importo annuo massimo di 4.000 euro e va ripartita tra tutti gli intestatari del mutuo. Per avere diritto alla detrazione è necessario essere intestatari del mutuo e proprietari dell’abitazione.

La detrazione spetta:
• dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, e comunque entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
• nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale.

La detrazione è fruibile anche se il mutuo è stipulato in un momento differente rispetto all’acquisto, che può avvenire nei 12 mesi precedenti o successivi alla stipula del mutuo.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Questo vincolo non vale per il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, e per quello dipendente dalle forze di polizia a ordinamento civile, purché si tratti dell’unica casa di proprietà. NON danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Gli interessi detraibili sono esclusivamente quelli riferibili al costo di acquisto dell’immobile, che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Pertanto, se l’ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione, utilizzando la seguente formula:
(costo acquisto dell’immobile + oneri accessori) x interessi passivi pagati sul capitale erogato a titolo di mutuo.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra queste si comprendono:
• l’intero importo delle maggiori somme pagate a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta
• la commissione che spetta agli istituti per la loro attività di intermediazione
• gli oneri fiscali, compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato
• la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato
• le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica
• la penalità per anticipata estinzione del mutuo

Le spese notarili includono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente (per esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca).

IMPORTANTE: gli interessi passivi pagati, relativi al mutuo stipulato per l’acquisto della propria abitazione principale, sono detraibili alla dichiarazione dei redditi FINO A CHE l’immobile rimane adibito ad abitazione principale, propria o dei propri familiari. Cosa si intende per abitazione principale? L’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
Quando l’immobile, anche prima dei cinque anni dall’acquisto, non è più adibito ad abitazione principale, SI PERDE la possibilità di detrarre gli interessi.

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Novembre 2016

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